Come diventare Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede

consulente finanziario abilitato offerta fuori sede

In questo articolo scopriremo come si diventa consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

Chi è intanto questo consulente?

Il “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede” è la persona fisica iscritta nell’apposita sezione dell’albo previsto dall’articolo 31, comma 4, del TUF (albo unico dei consulenti finanziari) che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.

il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede lavora per altri, quindi difficilmente farà i tuoi interessi o gli interessi dell’investitore.

Deve vendere, applicare commissioni e far guadagnare l’intermediario.

Es. la banca per la quale lavora. O la rete per la quale lavora.

N.B. esistono anche ottimi consulenti abilitati all’offerta fuori sede che hanno davvero a cuore gli interessi ed obiettivi dell’investitore.

Iter per diventare consulenti finanziari fuori sede (ex promotori)

Riporto in gran parte un articolo scritto su come diventare consulente finanziario indipendente, cambierò solo alcuni punti.

Ho già scritto in realtà un post più generico dove spiegavo come poter diventare consulente finanziario (dipendente, indipendente o società di consulenza).

Questo post lo puoi trovare qui in myaccounting.it, è scritto a due mani con Carlo Alberto Micheli, un avvocato fiscalista con il quale ho collaborato più volte. 

Ed abbiamo realizzato anche qualche live insieme sul mio canale Youtube

https://youtu.be/mEOXOLJxcgE

P.S. Carlo è uno dei pochi professionisti evoluti che ha un canale Youtube, ti consiglio di seguirlo se sei un professionista o un imprenditore.

https://youtu.be/SPAlWQlfXrU

Per diventare un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (ex promotore finanziario), che opera quindi fuori sede e che offre consulenza personalizzata) è necessaria:

  1. l’iscrizione ad un apposito albo (ocf)
  2. disporre di determinati requisiti prescritti dalla legge che voglio illustrarti attraverso questa guida
  3. apertura partita iva (ormai quasi sempre necessaria per operare, N.B. è possibile svolgere questa mansione anche da dipendenti)

Per avere una visione più completa della situazione e capire quindi cosa vuol dire consulenza fuori sede o in sede, e consulenza personalizzata ti rimando all’articolo scritto con Carlo Albero Micheli.

Per richiedere l’iscrizione all’albo oltre ad alcuni requisiti, è necessario il superamento di una prova valutativaad eccezione di alcuni casi di esonero

Puoi evitare la prova valutativa se:

– sei un agente di cambio (iscritto al ruolo unico o speciale);

– negoziatore abilitato per lo svolgimento dell’attività di intermediazione mobiliare nei mercati regolamentati;

– funzionario di banca addetto a servizi o attività di investimento (almeno 3 anni);

– funzionario di impresa di investimento o di SGR addetto a servizi o attività di investimento  (almeno 3 anni).

Da questo si evince che se sei stato almeno per 3 anni un consulente finanziario alle dipendenze di un intermediario ed hai svolto la tua attività solo all’interno della sede dell’intermediario; nel caso decidessi di iscriverti all’albo per fare offerta fuori sede o per metterti in proprio sei esonerato dal superamento della prova valutativa.

La prova valutativa ha carattere teorico-pratico ed è indetta con cadenza almeno annuale dall’organismo.

Noi possiamo aiutarti a passare l’esame, ed a darti tutte le delucidazioni del caso (anche su come ci si iscrive all’albo, che nota bene non è per nulla facile nel caso di CFA ossia consulente finanziario autonomo). Chiama il 800.771.999 oppure prenota una chiamata strategica.

filippo angeloni numero verde

 

“La prova è composta in forma di quiz con 60 quesiti a risposta multipla (una corretta e tre distrattori) di cui 40 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 12 quesiti pratici, e 20 da 1 punto. Il punteggio minimo per superare la prova, il cui esito è comunicato al termine della sessione d’esame, è di 80 su una votazione massima di 100. (si effettua una media ponderata)

I test di esame sono somministrati ai candidati grazie ad un tablet e tramite l’estrazione casuale da un database di quesiti ed ogni prova ha lo stesso livello di difficoltà per ciascun candidato.

Il database è composto da 5.000 domande e 20.000 risposte (di cui 15.000 distrattori, 4 risposte multiple), viene aggiornato periodicamente in linea con l’evoluzione del settore e comunque sempre in presenza di una modifica di legge o regolamentare

Gli argomenti da studiare inerenti alla prova sono:

• Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, pianificazione finanziaria e finanza comportamentale (1600 quesiti dei 5000, in esame troverai 19 quesiti)

• Diritto del mercato finanziario degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari (2000 quesiti dei 5000, in esame 24 quesiti)

• Nozioni di diritto tributario riguardante il mercato finanziario (500 quesiti dei 5000, in esame 6 quesiti)

• Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale (400 quesiti dei 5000, in esame 5 quesiti)

• Nozioni di diritto previdenziale ed assicurativo (500 quesiti dei 5000, in esame 6 quesiti)

Per partecipare alla prova valutativa è necessario però non rientrare nei casi impeditivi (successivamente ne vedremo alcuni), e possedere almeno il diploma di istruzione secondaria superiore (di durata quinquennale).

Se ad esempio hai solo il diploma di terza media non puoi partecipare alla prova e non puoi richiedere l’iscrizione all’albo.

Ti consiglio di non sottovalutare questa prova valutativa, solitamente solo il 30-35% dei candidati per sessione riesce a superarla (puoi trovare le statistiche aggiornate sul sito dell’ OCF). Il punteggio minimo di 80 su 100 è abbastanza elevato, ed è pressoché impossibile superare tale prova senza un’ottima preparazione e senza essersi esercitati a sufficienza con i quiz.

Se intendi esercitarti per passare la prova valutativa ti consiglio di studiare sul sito ufficiale dell’OCF (ti forniranno delle slide…potrebbe essere utile avere anche un libro per la preparazione del test di consulente finanziario, un’ottima scelta potrebbe essere quello pubblicato da alpha test).

Non è consigliabile invece esercitarsi nel workspace che si può trovare nel sito OCF. Purtroppo i quiz vengono sbloccati pian piano e non vi sono funzioni utili al candidato per prepararsi al meglio.

Vi sono sul marketplace Android o IOS, delle applicazioni totalmente gratuite come (concorsando o Mininterno) dove puoi esercitarti (anche per argomento) e vedere in tempo reale quanti dei 5000 quesiti hai già visto o effettuato e quanti ne hai sbagliati. Puoi (funzionalità molto utile) inserire tutti i quiz dove incontri più difficoltà in una cartella specifica cosi da riprovarli più e più volte successivamente.

La prima cosa da fare se intendi iscriverti all’albo è quella di effettuare una registrazione di primo livello (creazione account) sul sito dell’OCF e versare i contributi per la prova valutativa.

Devi pagare 😀 ! e devi passare la prova valutativa.

Per essere consulenti finanziari è necessario anche possedere una PEC e la firma digitale, non puoi operare senza.

Per cui una volta superata la prova valutativa, devi procurarti una PEC (io personalmente ho utilizzato quella di aruba) e richiedere la firma digitale presso uno dei rivenditori autorizzati (li troverai mediante una proceduta guidata nel sito OCF, io ho utilizzato personalmente quella di poste italiane).

Quando ti sei procurato tutto (ed hai passato la prova valutativa, cosa non cosi semplice), puoi richiedere la registrazione di secondo livello sul sito dell’OCF, e puoi richiedere l’iscrizione all’albo fornendo tutti i documenti (oltre al pagamento delle tasse di iscrizione) che vengono richiesti dall’OCF stessa in base alla sezione dell’albo unico dove ci si intenda iscriversi (L’albo OCF ha 3 sezioni).

N.B. per mantenere lo status di iscritto all’albo vanno effettuati annualmente dei corsi formativi dalla durata di 30 ore alla fine dei quali vi è un test da superare.

Comunque… Per ottenere l’iscrizione all’Albo, gli aspiranti consulenti devono possedere alcuni requisiti imprescindibili:

• Onorabilità: non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato, o condannato a una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria; non essere stati condannati con sentenza irrevocabile. 

• Professionalità: possedere un titolo di studio idoneo allo svolgimento dell’attività di consulente finanziario, in particolare è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale, e di avere superato con profitto la prova valutativa unica indetta dall’OCF. 

Questo è ciò che serve per diventare consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (ex promotore). Prima di pensare a tutto questo però ti consiglio di valutare se sei in grado di farti conoscere online (come faccio io), e di attrarre clienti con somme importanti.

E’ ormai difficile lavorare a stipendio da dipendente, e/o farsi affidare da subito un buon portafoglio clienti da gestire

Sono un consulente finanziario e sono consapevole che a breve (tra qualche anno) gran parte della massa utilizzerà i robo-advisor per investire (stile moneyfarm). Ai consulenti come me rimarranno solo clienti molto importanti.

Inoltre hai tutte le beghe di una partita iva italiana… (a meno che riesci a farti assumere da dipendente, ma li devi davvero mandare giu di tutto… devi vendere “merda” e spennare vivi clienti…saresti davvero a posto con la tua coscienza?)

Non voglio fartela prendere male (non sono il tipo, anzi se mi conosci sai che è meglio un giorno da imprenditori liberi che 1000 da dipendente) ma sei sicuro di farcela?

Normativa consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE e le banche UE sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.

Tale consulente può operare solo per un soggetto abilitato. (es. può collaborare solo con Fineco, non con più banche)

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede:

  • promuove e colloca i servizi d’investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti
  • riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d’investimento o prodotti finanziari
  • promuove e colloca prodotti finanziari
  • presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell’interesse del quale esercita l’attività di offerta fuori sede.

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 31 del TUFi consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano.

Ai sensi del successivo comma 3, inoltre, il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Il comma 3-bis dell’art. 31 del TUF dispone che i soggetti abilitati devono garantire che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto abilitato rappresentano.

I soggetti abilitati adottano tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in modo che i soggetti abilitati stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti abilitati che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d’investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti abilitati che nominano consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) sulle attività esercitate dagli stessi per conto del soggetto abilitato.

L’art. 155 del regolamento intermediari n. 20307/2018 precisa che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede svolgono i compiti e assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell’incarico loro conferito.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, diventa il soggetto su cui ricade l’obbligo di rispettare le regole di condotta imposte al soggetto abilitato da cui ha ricevuto l’incarico, anche se, ai sensi dell’art. 155 del medesimo regolamento intermediari , quasi a limitare la portata degli obblighi che incombono sui consulenti finanziari, si dice che essi svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell’incarico loro conferito.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, del regolamento intermediari, secondo cui non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell’albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ai sensi dell’art. 157 del medesimo regolamento, l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è incompatibile:

a con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati o società di consulenza finanziaria;
b con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di una società di consulenza finanziaria o di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente finanziario stesso;
c con la qualità di socio di una società di consulenza finanziaria;
d con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente del soggetto incaricato della revisione legale dei conti del soggetto abilitato per conto del quale opera il consulente stesso;
e con l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;
f con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Regole di comportamento

I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede devono:

  • comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano.
    Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico;
  • mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all’art. 31, comma 7 del TUF – secondo cui la CONSOB può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini e può effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari – e in ogni altro caso in cui l’ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l’uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

Al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve:

  • consegnare al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato che si avvale del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all’albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall’art. 30, comma 6 del TUF. La dichiarazione deve essere consegnata anche in caso di variazione dei dati in essa riportati;
  • consegnare al cliente o al potenziale cliente copia della comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede nei confronti dei clienti o potenziali clienti.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve assolvere gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e deve verificare che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede inoltre:

1 deve verificare l’identità del cliente o del potenziale clienteprima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni;
2 deve rilasciare al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto;
3 può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissioneesclusivamente:
a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all’ordineintestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, infine, non può:

1 ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
2 utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall’intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:
a) vi sia il preventivoespresso e specifico consenso scritto del cliente all’utilizzo dei codici da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;
b) l’utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all’intermediario l’impiego dei codici da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;
c) l’utilizzo da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede comporti l’automatica disabilitazione dei codici stessi.

Conservazione della documentazione da parte del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

L’art. 160 del regolamento intermediari n. 20307/2018 obbliga il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato all’Organismo, ai sensi dell’art. 153 del medesimo regolamento, copia della seguente documentazione:

  • contratti promossi per suo tramite
  • altri documenti sottoscritti dai clienti o dai potenziali clienti
  • corrispondenza intercorsa con i clienti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

In alternativa al formato cartaceo, la documentazione di cui al comma 1 può essere conservata anche mediante supporti elettronici durevoli o in altra forma tecnica equivalente, a condizione che sia consentito un agevole recupero e una riproduzione immutata della stessa.

Il termine di cinque anni previsto per la conservazione della documentazione e delle registrazioni decorre dalla data delle stesse.

I documenti prodotti in formato digitale possono essere conservati dall’intermediario per conto del quale il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede opera, a condizione che a quest’ultimo sia consentito sempre un agevole recupero e una riproduzione immutata degli stessi.

 

Ho preparato per te un file che può aiutarti nella preparazione dell’esame da consulente finanziario

 

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