videocorso dove spiego tutto su tassazione cripto e bitcoin https://bit.ly/2UIsTD4, il corso è aggiornato e spiega nei minimi dettagli cosa fare
Tassazione plusvalenze bitcoin e cripto persone fisiche (al momento 24/04/2018)
cosa fare? 3 opzioni da seguire per il contribuente (in base al suo profilo di rischio) e come si è giunti a queste conclusioni. (il video dura 20 minuti ma ne consiglio la visione.)
- lo consideri esente da tassazione (non presente su redditi diversi ,Art. 67 – Redditi diversi. (Tuir 917/86), in caso di accertamento richiami obiettive condizioni di incertezza per evitare sanzioni + vai in processo con un buon difensore tributario puntando sul fatto che le cripto non ricadono nelle tipologie di redditi diversi )
- Segui le circolari e risoluzioni dell’ADE [è sbagliato non possono considerarsi valute estere, le circolari e risoluzioni dell ade non hanno valenza vincolante, art 23 costituzione + cass 23031/2007 ] ( in caso di problemi o cambiamenti di interpretazioni da parte dell’ADE, per il principio dell affidamento puoi evitare sanzioni, ma non puoi impugnare circolari o risoluzione per non pagare imposte) è da considerare se si tratta di cessione a pronti o a termine (lo esamineremo in seguito)
- le faccio rientrare su titoli non rappresentativi di merce o c-quinquies (paghi il 26% sulle plusvalenze per evitare problemi, in caso di c-quinquies non puoi utilizzare le minusvalenze)
prima di iniziare ringrazio in particolar modo Stefano Capaccioli di Coinlex.
Il bitcoin e le criptovalute in generale sono un innovazione che nessun diritto prevedeva. Non ci sono al momento leggi che trattano plusvalenze cripto per persone fisiche in italia.
Nel nostro paese vige il civil law (la disciplina normativa è dunque costruita mediante “codificazione” delle disposizioni di legge), caso diverso dal common law dei paesi anglosassoni (che si basa sulle decisioni dei giudici).
le 3 opzioni offerte sopra sono valide ora, prima che il legislatore si deciderà a fare chiarezza su questo tema, e ricordo che non riguardano il caso del mining (POW ecc) singolo od in pool, e ne per i CFD.
come si è giunti a queste 3 opzioni?
nel corso del tempo sono uscite circolari dell’ADE (es interpello-n-956-39-2018) ed una risoluzione (72/e) che equiparano le criptovalute alle valute estere. quale è il problema?
Le risoluzioni ministeriali ed anche le circolari hanno una validità giuridica molto limitata nel rapporto giuridico tributario. Art 23 della costituzione «nessuna prestazione, personale o patrimoniale, può essere imposta se non in base alla legge» (le scelte di politica tributaria sono riservate al legislatore ordinario e, dunque, sottratte al potere discrezionale dell’esecutivo e, come sottolineato dalla più recente dottrina, sottratte al potere discrezionale della stessa Amministrazione finanziaria).
La circolare e la risoluzione proposta non è fortemente motivata e non ha basi solide e non ha neanche funzione direttiva, qualunque funzionario può disattenderla.
CASS., SS.UU., N. 23031/2007
“La circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate interpreta una norma tributaria […] esprime esclusivamente un parere dell’Amministrazione, che, in quanto atto meramente interno, non ha alcuna efficacia vincolante esterna per il contribuente, né è impugnabile innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, o al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva“.
Cosa ci dice il diritto europeo? , tutte le imposte devono essere prevedibili, lo prevede anche il diritto interno legge 212 del 2000 articolo 10. Posso appellarmi a cause di obiettive incertezze di norme per evitare sanzioni in caso di accertamenti. (L’articolo 8 del Dlgs n. 546 del 31/12/1992, rubricato “errore sulla norma tributaria”, stabilisce che la Commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.)
Il principio dell’affidamento potrà essere invocato dagli interessati che hanno assunto comportamenti o eseguito adempimenti in conformità alle interpretazioni della legge fornite dall’amministrazione, e ciò anche nell’ipotesi di mutamento d’orientamento. L’amministrazione è libera di modificare la propria opinione interpretativa in ordine ad una determinata fattispecie giuridica, ma il comportamento conforme del contribuente all’interpretazione revocata vale ad escludere sanzioni ed interessi.
La riserva di legge in campo tributario limita l interpretazione. Per essere tassato prima il reddito deve essere tipizzato art 6 del tuir (classificazione dei redditi), se si va a discutere se Bitcoin e le cripto sono presenti si va a cercare sul art 67 del tuir redditi diversi.
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche’ siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu’ pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche’ quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
Se le consideriamo valute estere seguento l’indirizzo dell’ade, è da considerare se si tratta di cessioni a pronti o a termine:
- Cessione a pronti (acquisti e vendite all’attuale tasso di cambio) “Pago il 26% sulle plusvalenze se la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta. il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.” ( 😀 a che ora? Prezzo di apertura o chiusura? se rimaniamo sul bitcoin il prezzo in un ora può variare del 20% non considerando le altcoin)
- Non pago se si tratta di cessione a pronti se sto sotto alla giacenza dei 51k
- Pago il 26% se si tratta di una cessione a termine (tasso di cambio in data futura). I proventi derivanti dalla cessione a termine di valuta estera rientrano, nella fattispecie dei redditi diversi di natura finanziaria. Sulla base della disciplina generale dell’articolo 68 del TUIR, le plusvalenze e le minusvalenze su valute sono determinate analiticamente, per ciascuna operazione (contratto) effettuata, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo di vendita ed il valore di acquisto
in caso di accertamenti e problemi futuri ci si può appellare al principio della tutela sull’affidamento per non pagare sanzioni ma non si può impugnare una risposta ad interpello per non pagare tasse o per pagarle in un certo modo.
il problema è che è sbagliato considerarle valute estere, tutta la normativa europea indica che il bitcoin non è una valuta, lo dicono la bce e eba con comunicati , la normativa antiriciclaggio definisce le criptovalute come “rappresentazioni digitale di valore”. Corte di giustizia come “mezzi di pagamento su base volontaria”.
Il bitcoin non è valuta, l art 110 comma 9 del tuir usano la nozione di valute estere con la necessità di cambio ufficiale pubblicato nella gazzetta ufficiale, al momento in Italia non esiste tale cambio ufficiale nella gazzetta. I principi contabili non me lo permettono di metterlo in disponibilità liquide (vi immaginate tenere la contabilità in BTC?), la risoluzione rimanda alle medie di settore non considerando l’estrema volatilità dei mercati, gli exchanger per normativa AML sono operatori non finanziari quindi bitcoin e le cripto non sono valute. il famoso limite dei 51k come si calcola? in che ora? se bitcoin sono valute estere allora i wallet sono equiparabili a conti correnti? sembra davvero una forzatura..
Quadro rw
caso ancora più enigmatico è il quadro rw.
“Le persone fisiche (…) residenti in italia che nel periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività di natura finanziaria suscettibile di produrre redditi imponibili in italia devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.”
risposta ad un interpello non pubblico«Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW, indicando alla colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 – “Altre attività estere di natura finanziaria”. Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.»
il concetto di Detenzione su bitcoin e criptovalute è molto labile (detieni bitcoin o chiavi private?)
il concetto All’estero presente nella normativa rw non si concilia bene con le criptovalute ( i bitcoin sono all’estero? 😀 sono dentro la blockchain ovunque e in nessun luogo allo stesso tempo).
se non dichiaro cosa si rischia?
- Raddoppio dei termini per l’accertamento. L’ADE ha più anni per farmi l accertamento
- Inversione dell’onere della prova..sta al contribuente provare che quelle somme non derivino da evasione fiscale
- Sanzioni 3-15% paesi non black list, 6-30% paesi black list (la blockchain è black list o non blacklist ? 😀 )
per la loro natura a-territoriale sembrerebbe che bitcoin e le cripto tenute presso wallet, (non exchange o wallet forniti da intermediari come coinbase) non vadano dichiarate, ma qui c’è da fare assolutamente chiarezza.
Una risposta
Gentile Filippo, se fossero dichiarate come titoli non rappresentativi di merci e superando i limiti temporali e quantitativi della soglia, la tassazione sarebbe applicabile solo al momento della conversione delle criptvalute in euro sulla piattaforma oppure quando torna il fiat sul c/corrente personale ovvero al momento dello scambio tra valute virtuali sulla piattaforma?
Se invece dichiarate come divise estere,e superando i limiti temporali e quantitativi della soglia, la tassazione sarebbe applicabile solo al momento della conversione delle criptvalute in euro sulla piattaforma oppure quando torna il fiat sul c/corrente personale o anche al momento dello scambio tra valute virtuali sulla piattaforma?
Inoltre, come quantificare le criptovalute senza quotazione al 1 gennaio 2017 perchè ancora inesistenti a tale data ai fini del calcolo della giacenza media? Si potrebbe in tal senso fare un esempio? Infine, poichè alcune piattaforme estere non forniscono il controvalore in euro al momento degli scambi tra criptovalute, come procedere per stabilire il valore corrente( binance, bitfinex)?
Ringrazio per la cortese attenzione e disponibilità