Redditi di natura finanziaria: niente più redditi di capitali e redditi diversi e si alla compensazione

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redditi di natura finanziaria, si alla compensazione di minusvalenze

E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023 il testo definitivo della legge Delega al Governo per la riforma fiscale approvato dal Parlamento nelle scorse settimane, si tratta della Legge n. 111 del 09.08.2023 che entra in vigore il 29 agosto 2023.

Questa legge stabilisce che il Governo dovrà adottare entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

Si tratta forse di una rivoluzione copernicana per quanto riguarda l’attuale (e irrazionale) distinzione a nostro parere dei Redditi (finanziari) in redditi di capitale e redditi diversi. Questa distinzione attuale genera non pochi problemi.

La difficoltà maggiore a nostro avviso è in particolare nella compensazione delle minusvalenze. se sei un investitore sai di cosa sto parlando.

Attualmente tutti i redditi possono produrre minusvalenze ma solo plusvalenze derivanti da redditi diversi permettono di recuperare le minusvalenze.

Probabilmente in futuro avverà un accorpamento dei redditi diversi e redditi di capitale in redditi di natura finanziaria e sarà possibile quindi il normale recupero delle minusvalenze con ogni strumento finanziario.

Fonte:  Legge n. 111 del 09.08.2023

Tale legge recita per la parte riferita a quello che interessa a noi (redditi di natura finanziaria), nel titolo II (i tributi) capo I art 5, comma d):

….

Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1) il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi
specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:

d) per i redditi di natura finanziaria:
1) l’armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un’unica categoria reddituale mediante l’elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l’onnicomprensività della categoria;
2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di
compensazione
, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l’impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell’obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell’imposta;
3) la previsione di un’imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno
sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;
4) il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed
equiparati;
5) l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria
realizzati nell’anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d’imposta successivi a quello di formazione;
6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente,
con la possibilità di optare per l’applicazione di modalità semplificate di riscossione dell’imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi;
7) la previsione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che intervengono nella riscossione, dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale;

8) la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull’utilizzazione di tecnologie digitali;
9) la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un’aliquota d’imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica;
10) l’applicazione di un’imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

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