L’imposta di successione e di donazione

imposta di successione

Con la legge n 286/2006, che ha convertito in legge il D.l. 262/2006 e che poi è stata emandata dalla legge 296/2006 (la legge finanziaria per il 2007) è stata riportata in vita l’imposta di successione e donazione.

N.B. l’Italia è quasi un paradiso fiscale per imposte su successione, personalmente non so quanto tempo ancora rimarrà cosi la situazione… Per fortuna per il 2020 non hanno cambiato le cose… anzi sono esonerati a presentare la dichiarazione di successione gli eredi che ereditano sotto 100.000 euro (se non comprende beni immobili o diritti immobiliari). E’ obbligatorio utilizzare la dichiarazione di successione online 2020 e pagare tramite F24

Le imposte che interessano a noi in questo articolo sono quindi

  • imposte di successione o donazione
  • imposta ipotecaria
  • imposta catastale

Imposta di successione o donazione

Questa imposta è diversa in base al soggetto che eredita:

  • coniuge e parenti in linea retta –> imposta del 4% (con franchigia di 1.000.000€ per ogni beneficiario) sul valore della donazione o sul valore netto dell’asse ereditario
  • fratelli e sorelle –> imposta del 6% (con franchigia di 100.000€) sul valore della donazione o sul valore netto dell’asse ereditario
  • altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° –> imposta del 6% senza franchigia sul valore della donazione o sul valore netto dell’asse ereditario
  • altri soggetti –> imposta dell’8% senza franchigia sul valore della donazione o sul valore netto dell’asse ereditario.

N.B. Se il beneficiario del trasferimento è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave dalla legge 5 febbraio 1992, n 104, in ogni caso l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore dell’attribuzione che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.

Imponibile

Prima di calcolare le imposte si deve calcolare l’imponibile sul quale applicare le imposte.

L’imponibile è costituito dalla differenza tra il valore stimato alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti trasferiti ai propri successori e l’ammontare delle passività deducibili.

Attivo dell’asse ereditario – passivo dell’asse ereditario.

In alcuni casi alcuni beni non rientrano nell’attivo ereditario. (titoli di stato italiani ed equiparabili, TFR e assicurazioni sulla vita, aziende in casi di esenzione, veicoli iscritti al PRA, crediti verso lo stato ed enti pubblici territoriali inps inail ecc,)

Ambito territoriale di applicazione

Per l’applicazione dell’imposta di successione, occorre effettuare un’ulteriore distinzione in ragione della residenza fiscale del de cuius. In tal senso, gli artt. 1 e 2 del Tus stabiliscono che se alla data dell’apertura della successione (ossia alla data della morte) il defunto era residente in Italia, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero.

Se, invece, alla data del decesso il de cuius non era residente in Italia, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato italiano.

Ciò in pratica significa che, per i debiti dell’intermediario italiano e per i titoli emessi dall’intermediario italiano o depositati presso l’intermediario italiano, l’imposta è dovuta a prescindere dalla residenza (italiana o estera) sia del defunto sia degli eredi (salvi eventuali casi di doppia imposizione, da risolversi in base alla pertinente convenzione eventualmente stipulata tra l’Italia e l’altro Paese).

Imposta ipotecaria

Questa imposta è del 2% sul valore catastale degli immobili in donazione o in successione. Oppure 168 euro se si tratta della prima casa per uno dei beneficiari

imposta catastale

Questa imposta è del 1% sul valore catastale degli immobili in donazione o in successione. Oppure 168 euro se si tratta della prima casa per uno dei beneficiari.

Alcuni esempi per capire

a) trasferimento per successione a causa di morte da padre a un figlio di un negozio del valore di 2.000.000€ e di azioni del valore di 3.000.000€

Il figlio dovrà pagare:

  • l’imposta di successione di 160.000€ (4% di 5.000.000€ [azioni+negozio] – 1.000.000€ [franchigia]
  • imposta ipotecaria sul negozio = 2% di 2.000.000€, ossia 40.000€
  • imposta catastale sul negozio = 1% di 2.000.000€, ossia dovra pagare 20.000

Il totale dell’imposta dovuta per il figlio è di 220.000€

b) trasferimento per successione a causa di morte da padre a un figlio di un negozio del valore di 400.000€ e di azioni del valore di 600.0000€

il figlio dovrà pagare:

  • 0 di imposta di successione = 4% di 1.000.000€ – 1.000.000€
  • imposta ipotecaria sul negozio = 2% di 400.000€ = 8000€
  • imposta catastale sul negozio = 1% di 400.000€ = 4000€

il totale dell’imposta dovuta per il figlio è di 12.000€

c) trasferimento per successione a causa di morte da marito a moglie e due figli di un’abitazione prima casa (del valore di 100.000€), un abitazione seconda casa (del valore di 200.000€) e di denaro e titoli del valore di 300.000€

moglie e figli dovranno pagare:

  • 0 di imposta di successione
  • 168 euro imposta ipotecaria sulla prima casa
  • 4.000€ imposta ipotecaria sulla seconda casa (2% di 200.000€)
  • 168 euro imposta catastale sulla prima casa
  • 2.000€ imposta catastale sulla seconda casa (1% di 200.000€)

in totale quindi l’imposta dovuta è di 6.336€

Le passività bancarie

E’ importante se si parla di successione capire a fondo come funziona il calcolo della base imponibile dell’imposta di successione.

La base imponibile dell’imposta di successione è costituita dalla differenza tra il valore, stimato alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti trasferiti ai propri successori e l’ammontare delle passività deducibili. Tra le passività hanno particolare importanza anche quelle che il cliente defunto ha nei confronti del sistema creditizio.

Per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, si possono considerare gli addebitamenti dipendenti da asssegni emessi e da operazioni fatte anche engli ultimi mesi di vita del defunto

Un limite alla deducibilità dei debiti verso aziende o istituti di credito è posto dal comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. 346/1990, il quale fissa il principio dell’esclusione ai fini della determinazione del saldo passivo del conto corrente, degli assegni che non siano stati presentati al pagamento almeno 4 giorni prima dell’apertura della successione; e ciò al fine di evitare manovre fraudolente volte all’impoverimento della base imponibile.

La trasmissione gratuita degli strumenti finanziari

In alcune condizioni gli strumenti finanziari sono trasferibili senza imposte di successione o donazione.

I titoli di stato , garantiti dallo stato o equiparati e buoni postali, non concorrono a formare l’attivo ereditario. (quelli non speculativi, e solo titoli Italiani)

Viceversa questi titoli sono fiscalmente rilevanti in sede di donazione, in quanto se essi sono oggetto di donazione non vi è l’esenzione da imposta che è invece prevista in caso di successione a causa di morte.

Quindi a livello di imposta di successione sono esenti i titoli di stato e quelli equiparabili, solo se italiani. Titoli di stato esteri invece scontano l’imposta di successione.

I titoli di stato emessi da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono esenti da imposta di successione.

L’amministrazione finanziaria ha chiarito che le disposizioni previste per i titoli di stato trovano applicazione anche per i buoni postali fruttiferi che, come noto, non sono titoli emessi dalle poste italiane S.P.A ma bensi dalla cassa depositi e prestiti, e cioè dall’amministrazione dello stato.

Quanto alle obbligazioni (e titoli similari anche di regioni , provincie e comuni) , esse concorrono a formare l’asse ereditario. Per i titoli quotati, la valutazione è effettuata tenendo presente la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel trimestre precendente alla data di apertura della successione; è da ritenere che il prezzo del titolo sia desumibile dai listini ufficiali overo da mezzi di analoga natura quali, per esempio, i dati rilevabili dai circuiti telematici che governano gli scambi sui mercati regolamentati. Per quanto riguarda invece, i titoli non quotati, i valori da assumere si desumono confrontando i titoli posseduti con quelli (quotati) aventi caratteristiche analoghe o in mancanza ricorrendo a elementi certi.

I conti correnti e i depositi bancari concorrono a formare l’attivo ereditario e devono essere valutati per l’intero importo comprensivo degli interessi maturati fino al giorno di apertura della successione. Tale conclusione vale anche per i libretti di deposito (nominativi o al portatore)

Le quote di fondi comuni di investimento e le azioni di Sicav concorrono a formare l’asse ereditario e sono valutate computando il valore risultante da pubblicazioni o prospetti redatti a norma di legge o regolamento. Naturalmente tale valore è quello riferito alla data di apertura della successione. Va però tenuto presente che, nel caso in cui gli organismi di investimento (italiani ed esteri) detengano nel patrimonio i titoli di stato italiani e titoli equiparabili, la parte di valore delle quote proporzionalmente riferibili al valore di questi titoli non concorre a formare l’asse ereditario.

Il trattamento fiscale delle aziende e delle quote societarie oggetto di successione e donazione

Sono esclusi dalla tassa di successione:

  • le aziende familiari e partecipazioni sociali
  • società di capitali o cooperative o di mutua assicurazione con sede in italia: l’esclusione dall’imposta spetta solo per le partecipazioni attraverso le quali si acquisisce o si integra il controllo della società, a patto però che per almeno 5 anni gli eredi proseguano l’attività di impresa e/o detengano il controllo della stessa

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