In questo articolo cercherò di metterti in guardia sui tuoi diritti nel caso che consulenti, banche o fantasmagoriche società LTD di trading ti contattino (da distanza 🙂 ) per una promozione o vendita di prodotti finanziari.
Probabilmente ti sarai imbattuto in qualche website che in cambio di un tuo contatto telefonico prometteva di fornirti l’accesso a qualche contenuto riservato. Questo contenuto può essere un ebook, un software di trading, dei segnali di trading od altro.
Questo si chiama lead magnet, questi website consegnano del valore o delle informazioni al cliente in cambio di un suo contatto.
Solitamente dopo pochi giorni, iniziano a chiamare anche incessantemente delle società che ti vogliono vendere prodotti finanziari o dei loro servizi finanziari.
E questo può essere davvero noioso, perché viene fatto con insistenza anche più volte al giorno.
Vediamo se ci può venir in aiuto la normativa, siamo in tema di comunicazione a distanza art 126 del regolamento intermediari.
Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
In base all’art. 126 del regolamento intermediari, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti dei clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione.
A tale fine, è fornita espressa indicazione della possibilità per i clienti di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
Ossia se a te non va bene, che qualcuno ti “scassi” gli zebedei al telefono, per proporti di fare trading nei mercati finanziari, o di partecipare al nuovo fondo di investimento che rende il 25% al mese ( 😀 ) , puoi opporti e per legge gli interlocutori devono smettere all’istante “di romperti”.
Secondo l’art. 125 del regolamento, non costituiscono promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza:
- le attività svolte nei confronti dei clienti professionali.
- l’offerta di propri strumenti finanziari (a chi lavora in quella determinata azienda) rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell’emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata tramite supporti riconducibili all’emittente, o a società appartenente al medesimo gruppo, a condizione che il relativo accesso sia garantito esclusivamente a tali soggetti mediante apposite misure di sicurezza.
Quindi se chi vi chiama è un azienda lecita, (di cui voi siete già a conoscenza) e voi gli fate presente che conoscete questo articolo e non volete essere essere ricontattati, perché non volete la comunicazione a distanza, l’azienda cesserà di chiamare. Perché altrimenti opererebbe in maniera illegale.
Purtroppo gran parte di queste telefonate vengono fatte da aziende non lecite, e si tratta quasi sempre di truffe.
In questo caso come prima cosa è bene chiedere chi sta chiamando, da dove hanno preso il tuo contatto, per quale azienda lavorano, ed è bene chiedere la licenza. Chiudere qua la telefonata e controllare che effettivamente questi broker possiedano una valida licenza per operare. Se la possiedono o se non la possiedono e voi comunque non volete essere richiamati va anche in questo caso fatto notare di appellarsi all art 126.
Se non dovessero smettere di chiamare lo si fa notare alla Consob, sembra che non ha molto senso fare denuncia al garante della privacy. Al tempo stesso si possono invece bloccare le chiamate in ingresso da quel numero e dai molteplici numeri con cui chiamano.
L’ultimo modo ancora più estremo è di istallare un app simile a truecaller o tellowscore per evitare di farsi chiamare da questi “soggetti”